I. PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Introduzione
Il lavoratore (qui di seguito definito collaboratore) s’impegna a lavorare come collaboratore temporaneo presso una o più imprese clienti di EXPERIS SA (qui di seguito definite datore di lavoro), a nome e per conto di queste ultime.
Il collaboratore s’impegna a lavorare al servizio del datore di lavoro su base oraria, per mezza giornata o per una giornata intera, a tempo parziale o a tempo pieno, a titolo ausiliario o occasionale, nonché su chiamata o su richiesta. Il collaboratore assunto su chiamata è indennizzato per la sua disponibilità in base a modalità convenute per iscritto tra le parti.
In caso di divergenze tra le differenti versioni, fa stato la versione in lingua tedesca.
Art. 2 – Validità
Le disposizioni del presente contratto quadro disciplinano le condizioni di lavoro tra EXPERIS SA e il collaboratore. Esso entra in vigore dal momento in cui il collaboratore accetta un lavoro presso una determinata impresa, ovvero una missione che gli viene proposta. Esso esplica i suoi effetti solamente quando il collaboratore è legato al datore di lavoro da un contratto di missione. Il contratto quadro è valido per tutte le missioni seguenti, con riserva di modifica o abrogazione effettuata per iscritto.
Art. 3 – Libertà decisionale
EXPERIS SA non è tenuto a proporre missioni al collaboratore e questi non può essere costretto ad accettare una missione. In compenso, se l’attività dell’impresa presso la quale il collaboratore è collocato giunge a termine, ma il contratto di lavoro non può essere sciolto, egli è tenuto ad accettare qualsiasi missione appropriata. Il collaboratore deve fare tutto il possibile per ridurre il danno del datore di lavoro; il suo salario non può essere ridotto durante il termine di protezione all’origine della proroga del preavviso.
Una missione accettata deve essere portata a termine. Qualsiasi ritardo e interruzione di lavoro deve essere notificata senza indugio dal collaboratore a EXPERIS SA e all’impresa cliente.
Il datore di lavoro e l’impresa cliente possono affidare al collaboratore un altro lavoro rispetto a quello previsto nel contratto di missione, a condizione che sia compatibile con quello previsto inizialmente; possono inoltre affidargli mansioni supplementari nei limiti di quanto può essere ragionevolmente preteso. Il collaboratore deve eseguire tutti i lavori compatibili con la sua attività.
Il collaboratore può essere assegnato ad un altro luogo di lavoro rispetto a quello previsto nel contratto. In questo caso, viene stipulato un accordo scritto tra le parti per le questioni non disciplinate nel presente contratto quadro.
Art. 4 – Modifica del contratto di lavoro
Le disposizioni relative alla modifica del contratto di lavoro sono applicabili al presente contratto quadro.
Tutte le modifiche del contratto di lavoro devono essere effettuate per iscritto, ad eccezione degli accordi complementari e/o accessori che non sono in contraddizione con quanto convenuto.
Se il collaboratore non accetta la/le modifica/-che proposta/e, egli deve informare immediatamente il datore di lavoro; la mancata opposizione equivale a un consenso.
Art. 5 – Altre attività, lavoro nero
Il collaboratore dedica tutto il suo tempo di lavoro a EXPERIS SA.
È vietata l’esecuzione di lavori personali, remunerati o meno, utilizzando il materiale di EXPERIS SA o dell’impresa cliente.
Durante la durata del contratto di lavoro il collaboratore non deve eseguire alcun lavoro professionale remunerato per conto di terzi senza aver ottenuto preliminarmente l’autorizzazione scritta del suo datore di lavoro. In caso di autorizzazione ad esercitare un’altra attività, il pagamento del salario può essere assoggettato ad un regolamento speciale.
Le informazioni concernenti l’altra attività devono consentire al datore di lavoro in particolare di sincerarsi che:
-l'altra attività non sia in concorrenza con il suo datore di lavoro, né con l’impresa cliente, e non leda i loro interessi;
- non vi siano conflitti di orari fra le due attività;
- sia rispettata la durata massima di lavoro settimanale sancita dalla Legge sul lavoro (LL);
- il collaboratore non violi il suo obbligo di fedeltà.
Qualora avesse ottenuto l’autorizzazione ad esercitare un’altra attività, il collaboratore deve fornire spontaneamente al datore di lavoro tutte le informazioni atte a consentire a quest’ultimo di decidere in merito all’altra attività o alla sua modifica. L'esercizio di una seconda attività non deve avere inizio prima che il datore di lavoro abbia dato la sua autorizzazione per iscritto.
Se il collaboratore non adempie il suo obbligo di informazione, egli dovrà sopportarne le conseguenze da solo. Egli è formalmente informato, ad esempio, che può essere escluso da qualsiasi indennità versata dalle assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, segnatamente dalle assicurazioni di perdita di guadagno in caso di infortunio e di malattia. Se le assicurazioni del datore di lavoro rifiutano di indennizzare il collaboratore a seguito di un’altra attività esercitata da quest’ultimo, il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi obbligo nei suoi confronti, salvo il caso in cui il collaboratore abbia richiesto e ottenuto per iscritto l’autorizzazione del datore di lavoro ad esercitare tale seconda attività.
Qualora il collaboratore eserciti un’altra attività, le parti stipuleranno una convenzione.
Le pubblicazioni e le conferenze su argomenti e oggetti riguardanti gli interessi del datore di lavoro e dell’impresa presso la quale il collaboratore è collocato devono essere approvate e autorizzate preliminarmente dal datore di lavoro.
È vietato il lavoro nero.
Art. 6 – Contratto collettivo di lavoro
•Disposizioni generali
Il contratto di missione riporta il o i CCL applicabili, ossia quello/i per il settore del personale a prestito (di seguito: CCL PP), un eventuale CCL con campo di applicazione esteso o un CCL menzionato nell’allegato 1 del CCL PP (di seguito CCL applicabile).
Se la missione non è assoggettata a nessun CCL, il contratto di missione non indica alcun CCL.
Se il collaboratore, al momento della sottoscrizione del contratto di missione, è al corrente che il CCL menzionato concernente il contratto di missione non è quello applicabile all’impresa o alla parte d’impresa presso la quale è collocato oppure lo constata o viene a sapere successivamente, deve informare al più presto il suo datore di lavoro affinché quest’ultimo possa all’occorrenza procedere alle rettifiche e attuare le misure necessarie.
In caso di divergenza fra le norme del presente contratto quadro di lavoro e quelle di un CCL applicabile ai sensi delle norme di cui sopra, queste ultime prevalgono.
Se un CCL applicabile impone un aumento di salario, il datore di lavoro può dedurre dall’aumento di salario convenzionale dovuto l’eventuale aumento concesso nei 12 mesi precedenti l’entrata in vigore dell’estensione del CCL indicato sopra. Tale disposizione si applica se la decisione dell’estensione del CCL non disciplina questa questione.
Le varie ipotesi illustrate di seguito si presentano a seconda che il CCL sia applicabile o in caso di assenza di CCL:
•CCL per il settore del personale a prestito (di seguito: CCL PP)
Se il collaboratore viene collocato in un’impresa locatrice di servizio la cui attività:
•non sottostà a nessun CCL,
•sottostà a un CCL il cui campo di applicazione non è esteso e che non figura nell’allegato 1 del CCL PP,
le disposizioni del CCL PP si applicano nella loro totalità.
Se il collaboratore viene collocato in un’impresa locatrice di servizio la cui attività:
•non sottostà a nessun CCL,
•sottostà a un CCL il cui campo di applicazione non è esteso e che non figura nell’allegato 1 del CCL PP,
che opera nel settore dell’industria chimica e farmaceutica, metalmeccanica, grafica, orologiera, alimentare e dei prodotti di lusso, nonché nelle imprese di trasporto pubblico, si applica il CCL PP, ad eccezione delle disposizioni dell’art. 20 CCL PP relative ai salari minimi che non sono applicabili.
Le altre norme del presente articolo si applicano senza riserva.
•CCL per settori di attività
Se il collaboratore è collocato in un’impresa locatrice di servizio assoggettata ad un CCL il cui campo di applicazione è esteso o figura nell’allegato 1 del CCL PP (CCL applicabile), sono applicabili le disposizioni concernenti il salario e l’orario di lavoro di cui all’art 20 LC (RS 823.11) e all’art. 48a OC (RS 823.111) del CCL.
Per il resto si applica CCL PP in conformità al presente articolo.
•CCL del pensionamento anticipato (di seguito: CCL PEAN)
Se il collaboratore è collocato in un’impresa locatrice di servizio assoggettata un CCL PEAN, il cui campo di applicazione è esteso o figura nell’allegato 1 del CCL PP, è applicabile il CCL PEAN.
Le altre norme del presente articolo si applicano senza riserva.
Art. 7 – Nessun CCL applicabile
Se il CCL PP non è applicabile, il datore di lavoro accetta ciononostante di applicarlo, ad eccezione delle norme indicate di seguito:
- i contributi professionali (in particolare esecuzione, formazione continua, fondi sociali e fondi di previdenza)
- l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro per il settore del personale a prestito (in particolare il controllo dell’applicazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, la competenza di pronunciare pene convenzionali)
- la previdenza professionale (LPP)
- l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 48a OC (RS 823.111)
- il salario ai sensi dell’art. 48a OC (RS 823.111)
- le cure dispensate a un figlio malato
II. CONTRATTO DI LAVORO
Art. 8 – Contratto di missione e forma del contratto
Il contratto di missione deve essere stipulato per iscritto prima dell’inizio dell’impiego, a meno che l’urgenza della situazione non permetta di concludere un contratto scritto. In tal caso, il contratto deve essere redatto il più presto possibile.
In caso d’urgenza, le parti rinunciano definitivamente a stipulare un contratto scritto se la durata della missione non supera le 6 ore.
Art. 9 – Tenore del contratto di missione
Le condizioni particolari della missione sono disciplinate dal contratto di missione. Il contratto di missione precisa, all’occorrenza, quale contratto collettivo di lavoro è applicabile. Il collaboratore indica al datore di lavoro, in un termine ragionevole, se il contratto collettivo di lavoro menzionato è effettivamente quello applicabile all’impresa cliente presso la quale è stato inserito.
Art. 10 – Durata della missione
Il contratto di missione può essere stipulato per una durata massima, minima, determinata o indeterminata.
Art. 11 – Periodo di prova
Un nuovo periodo di prova inizia a decorrere ogni qualvolta il collaboratore svolge una nuova missione presso un’altra impresa cliente. Ciò è applicabile anche se il collaboratore riveste una funzione diversa nell’impresa cliente in cui ha già lavorato.
Il periodo di prova è di tre mesi. In caso di contratto di missione di durata massima o determinata, il periodo di prova corrisponde a due terzi della durata convenuta, tuttavia al massimo a tre mesi.
Art. 12 – Disdetta
I rapporti di lavoro possono essere disdetti da entrambi le parti rispettando i termini seguenti:
a.Regole generali
-durante il periodo di prova e/o durante i primi tre mesi di impiego ininterrotto: 2 giorni lavorativi;
-tra il quarto e il sesto mese di una missione ininterrotta: 7 giorni civili;
-a partire dal settimo mese di una missione ininterrotta: un mese esatto, ovvero di norma alla medesima data del mese successivo.
b.Regole particolari
-I contratti di durata determinata e massima terminano alla scadenza determinata oppure al termine della durata contrattuale determinata. Una disdetta può essere data nel rispetto del preavviso contrattuale summenzionato nelle regole generali.
Il contratto di lavoro può essere disdetto con effetto immediato per cause gravi ai sensi dell’articolo 337 CO.
In conformità agli articoli 32 e seguenti CO, il collaboratore accetta che EXPERIS SA conferisca una procura o facoltà di rappresentanza all’impresa cliente al fine di disdire il contratto di lavoro
Art. 13 – Durata dell’occupazione
Tutte le prestazioni fornite dal collaboratore a EXPERIS SA in un periodo di 12 mesi e che sono definite come durata della missione sono sommate per calcolare la durata totale d’occupazione. Il tempo di prova e il periodo di disdetta non sono presi in considerazione per calcolare la durata totale di occupazione.
Art. 14 – Interruzione
Fatta riserva per le norme relative al tempo di prova e di disdetta, un lavoro ininterrotto significa la durata totale durante la quale le parti sono legate da un contratto di lavoro, sempre che le missioni non siano state interrotte da un intervallo durato più di:
durata della missione | interruzione |
fino a 6 mesi | 2 settimane |
dal 7° mese | 5 settimane |
In caso di interruzione più lunga, le durate sono sommate dal momento della ripresa dell’attività
Art. 15 – Regolarità ed esecuzione del lavoro
Accettando di svolgere una missione, il collaboratore si impegna a lavorare con la massima efficienza possibile e con il massimo senso del dovere professionale, sotto la direzione dell'impresa cliente e rispettando le istruzioni, le direttive e altre norme dell’impresa cliente e di EXPERIS SA. In caso di divergenza, le direttive e le istruzioni di EXPERIS SA prevalgono su quelle dell’impresa cliente. Il collaboratore si impegna a non concludere accordi con l’impresa cliente riguardo alla natura e al luogo della missione senza il previo consenso esplicito di EXPERIS SA.
Il collaboratore ha l’obbligo di entrare in servizio puntualmente, di eseguire il lavoro affidatogli con la massima efficienza e coscienza professionale, rispettando i regolamenti e gli usi dell’impresa cliente che lo ha assunto.
Egli utilizza con cura particolare il materiale, l’equipaggiamento e gli attrezzi affidatigli per il compimento del suo lavoro.
Il collaboratore esegue personalmente il lavoro affidatogli. Una volta accettata, la missione deve essere portata a termine, secondo il know-how migliore e le prescrizioni della professione, attenendosi agli orari e alle condizioni nonché alle norme in vigore nell’impresa cliente.
Il collaboratore ha l’obbligo di non abbandonare il suo posto di lavoro improvvisamente in violazione dell’orario di lavoro convenuto. Se egli infrange questa disposizione essenziale del contratto, il datore di lavoro può richiedere:
a. un indennizzo pari a un quarto del salario mensile,
b. un indennizzo supplementare del danno.
Se il collaboratore viola i suoi obblighi in modo da rompere in via definitiva il rapporto di fiducia che deve sussistere con il suo datore di lavoro, tale mancanza rappresenta una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 337 CO.
III. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 16 – Salario
Il salario viene versato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di registrazione delle ore, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo.
Il salario è stabilito nel contratto di missione individuale. Il collaboratore ha diritto al salario sancito nel contratto di missione in funzione dell’orario di lavoro convenuto. Se le ore di lavoro effettivamente prestate non coincidono con le ore di lavoro stabilite, viene pagato solo il tempo di lavoro comprovato, a meno che il collaboratore non dimostri che l’impresa cliente gli ha rifiutato la possibilità di svolgere la sua prestazione di lavoro. Contrattempi di questo genere devono essere comunicati al datore di lavoro immediatamente.
Il 13esimo salario può essere trattenuto e versato successivamente su richiesta del collaboratore.
I salari e gli acconti versati su un conto bancario o postale svizzero non comportano spese per il collaboratore.
È vietato al collaboratore ricevere un salario direttamente dall’impresa in cui è impiegato.
In caso di necessità giustificata, è possibile richiedere a EXPERIS SA un acconto del salario. Esso è determinato sulla base del lavoro effettivamente realizzato, a condizione che la registrazione delle ore confermi il lavoro effettuato. L’acconto corrisponde al massimo all’80% del salario realizzato, senza vacanze né eventuale tredicesima mensilità e al 70% se il collaboratore è soggetto all’imposta alla fonte. Gli acconti sono versati una volta alla settimana.
La parte del collaboratore nell’ambito dei contributi alle assicurazioni sociali è stabilita dalle disposizioni legali, regolamentari o statutarie.
Le aliquote dei contributi alle assicurazioni sociali figurano sul retro del presente contratto di lavoro. Anche le aliquote e gli importi relativi al pensionamento anticipato risultanti da un contratto collettivo di lavoro figurano nel contratto di missione.
In caso di cumulo di prestazioni di assicurazioni sociali e di salario per incapacità lavorativa parziale, non è ammesso il sovraindennizzo del collaboratore. Sussiste sovraindennizzo se le prestazioni sociali e di salario superano, in seguito alla realizzazione del rischio, il guadagno netto di cui l’assicurato sarebbe presumibilmente stato privato. Le prestazioni di assicurazioni e il salario non possono quindi essere superiori al reddito medio netto percepito durante il periodo determinante per il calcolo dell’ammontare delle indennità giornaliere, che dura al massimo 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’incapacità lavorativa.
Le pretese salariali si estinguono sempre alla cessazione del contratto di lavoro, anche in caso di incapacità lavorativa.
Art. 17 – Orario di lavoro
L’orario è indicato in ore di lavoro da effettuare per ogni settimana civile completa, sia per un’attività a tempo pieno sia per un’attività a tempo parziale. Di regola il tasso d’attività non è indicato.
L’orario di lavoro è fissato giusta gli usi dell’impresa in cui il collaboratore di EXPERIS SA svolge la sua missione temporanea. La pianificazione dell’impresa cliente in cui il collaboratore deve svolgere la sua missione fissa le ore settimanali da prestare. Sul contratto di missione figura l’orario di lavoro al momento dell’inizio dell’impiego.
L’orario indicato nel contratto di missione è considerato rispettato, a meno che il collaboratore non dimostri che l’impresa cliente ha rifiutato la sua prestazione di lavoro. Tali contrattempi devono essere comunicati al datore di lavoro immediatamente.
Il collaboratore accetta che EXPERIS SA conceda facoltà di rappresentanza all’impresa cliente ai sensi dell’art. 32 e segg. CO, affinché, tenendo conto delle esigenze dell’attività, possa modificare la pianificazione di lavoro nei limiti previsti dalla legge sul lavoro e conformemente al contratto di lavoro e alle disposizioni di un eventuale contratto collettivo di lavoro a cui è vincolata l’impresa cliente.
Se accetta una missione, il collaboratore dichiara che ha ricevuto tutte le informazioni in merito all’orario, in particolare se è necessario il suo consenso per il lavoro serale, notturno, nei giorni festivi o di domenica. Firmando il contratto di missione, egli dichiara di accettare senza riserve l’orario da prestare presso l’impresa cliente.
Nel caso in cui il collaboratore
-inizi il lavoro in ritardo per sua colpa,
-lasci il posto di lavoro prima dell’orario previsto,
-non si presenti al posto di lavoro,
il datore di lavoro non ha l’obbligo di retribuire le ore perse, ne di offrire la possibilità di recuperare dette ore di lavoro.
Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro e il ritorno non sono considerati tempo di lavoro.
Art. 18 – Lavoro straordinario (a norma del CO)
Il lavoro straordinario ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO) è quello ordinato e approvato dall’impresa cliente.
Il collaboratore deve indicare chiaramente nel modulo di registrazione delle ore il numero di ore straordinarie. Di solito le ore straordinarie sono pagate secondo il salario di base senza supplemento. Se vengono compensate in tempo, ciò avviene senza supplemento, ossia un’ora per un’ora. È fatto salvo il caso del salario mensile costante.
Art. 19 – Lavoro straordinario (a norma della LL)
Ai sensi della legge sul lavoro (LL) il lavoro straordinario sussiste se l’orario settimanale supera il numero di ore fissato dalla LL:
a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
b. 50 ore, per tutti gli altri lavoratori.
Di regola il lavoro straordinario ai sensi della LL viene compensato con ore libere in misura equivalente senza supplemento sull’arco di un anno.
Nel caso in cui il lavoro straordinario è pagato, il collaboratore riceve un supplemento del 25%. Gli impiegati di ufficio, i tecnici e gli altri impiegati, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al dettaglio, hanno diritto al supplemento del 25% solo a partire dalla sessantunesima ora di lavoro supplementare prestata nel corso dell’anno civile; il supplemento del 25% viene versato agli altri collaboratori a partire dalla 1a ora di lavoro supplementare.
Art. 20 – Lavoro notturno temporaneo
Il lavoro notturno temporaneo sussiste se il collaboratore è impiegato per lavorare di giorno e di sera ed eccezionalmente è chiamato a lavorare di notte. In questo caso percepisce un supplemento salariale del 25% per il periodo di lavoro notturno, ovvero tra le ore 23.00 e le 06.00. Le pause per cui dispone liberamente del suo tempo non sono considerate come tempo di lavoro e non danno pertanto diritto né al salario né al supplemento salariale. Il periodo di lavoro notturno può essere anticipato, rispettivamente ritardato di un’ora al massimo.
Se, inaspettatamente, il numero di notti di lavoro supera le 24 durante un anno civile, il collaboratore non percepisce più, a partire dalla 25a notte, il supplemento salariale del 25%, bensì un congedo di compensazione del 10% per il lavoro svolto di notte conformemente all’articolo indicato qui di seguito. Per determinare il cambiamento di regime (supplemento salariale del 25% o compensazione con ore libere del 10%) vengono considerate tutte le notti in cui nell’anno civile si è lavorato per Experis SA nel quadro delle diverse missioni.
Art. 21 – Lavoro notturno regolare o periodico
Il lavoro notturno regolare o periodico sussiste se all’atto della stipulazione del contratto o in seguito mediante modifica contrattuale si conviene che l’orario di lavoro del collaboratore includa a scadenza regolare o periodica il lavoro notturno. In questo caso il collaboratore beneficia di un congedo di compensazione del 10% a partire dalla prima notte per le ore in cui ha lavorato di notte, ovvero tra le ore 23.00 e le 06.00. Le pause per cui dispone liberamente del suo tempo non sono considerate come tempo di lavoro e non danno pertanto diritto né al salario né alla compensazione con ore libere. Il periodo di lavoro notturno può essere anticipato, rispettivamente ritardato di un’ora al massimo.
A condizione che il lavoro non superi un’ora nell’ambito del lavoro notturno, al collaboratore il cui lavoro viene regolarmente svolto all’inizio o alla fine della notte viene accordata una compensazione sotto forma di supplemento salariale del 10%.
Dopo aver consultato il collaboratore, il datore di lavoro decide di accordare il congedo di compensazione del 10%, alle seguenti modalità:
-immediatamente all’inizio o alla fine dell’attività
-come mezza giornata o giorno di congedo
-come settimana di congedo.
Art. 22 – Cumulo di indennità
Non è possibile cumulare supplementi e/o indennità. In caso di cumulo di supplementi e/o d’indennità per il medesimo periodo, viene versato/a un unico supplemento e/o un’unica indennità, ovvero quello/quella più favorevole per il collaboratore.
Art. 23 – Vacanze
Il diritto alle vacanze ha inizio immediatamente. La durata delle vacanze è di 4 settimane (8,33%) per anno di attività per i collaboratori che hanno compiuto 20 anni di età e di 5 settimane (10,60%) per anno di servizio per i collaboratori di età inferiore ai 20 anni e per quelli di oltre 50 anni. Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze vengono concesse proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Se il collaboratore si ammala o subisce un infortunio durante le sue vacanze, le giornate d’incapacità lavorativa non imputabili a sua colpa, giustificate tramite certificato medico, non sono considerate come giorni di vacanza, nella misura in cui il collaboratore non può trarre beneficio, nel senso del riposo e della distensione, dalle vacanze stesse. In questo caso il collaboratore è tenuto ad avvertire immediatamente EXPERIS SA.
Il collaboratore che si è ammalato o infortunato durante le sue vacanze all’estero deve, di regola, giustificare l’incapacità lavorativa tramite un certificato ospedaliero o medico e fatture debitamente pagate.
Se il collaboratore è impedito di lavorare nel corso di un lungo periodo in conformità all’articolo 329b CO, le vacanze sono ridotte nei limiti previsti dalla legge.
Nel calcolo della riduzione della durata delle vacanze si tiene conto delle assenze colpose dal primo giorno e non dopo un mese completo.
Nel limite del possibile, le date delle vacanze sono fissate d’intesa tra il datore di lavoro e il collaboratore. Se il collaboratore va in vacanza in una data fissata unilateralmente da lui malgrado l’eventuale divieto, ciò è considerato colpa grave, fattispecie che secondo le circostanze compromette definitivamente il legame di fiducia che deve esistere tra il datore di lavoro e i suoi collaboratori. Se il legame di fiducia è compromesso definitivamente, il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per cause gravi ai sensi dell’articolo 337 CO.
L’indennità di vacanze è indicata separatamente sul conteggio salariale. Il rispettivo importo è bloccato su un conto vacanze e versato al momento in cui vengono effettivamente prese le vacanze o al termine del rapporto di lavoro. L’indennità di vacanze può essere versata con il salario del mese in questione, se i rapporti di lavoro sono di durata molto breve o se l’orario di lavoro è molto irregolare.
Art. 24 – Giorni festivi
Per i giorni festivi ufficiali del luogo in cui il collaboratore svolge la sua missione, che comportano una perdita di salario, il collaboratore ha diritto a una retribuzione equivalente alla durata normale del lavoro stabilita contrattualmente. Di norma, i giorni festivi vengono indennizzati in modo forfetario applicando una percentuale calcolata sul salario di base.
Nel caso in cui l’indennità per i giorni feriali non sia integrata nel salario sotto forma di un tasso forfettario, i giorni festivi sono pagati quando sono dati secondo calendario. In questo caso, il pagamento avviene alla scadenza di 13 settimane di lavoro e a condizione che il collaboratore abbia lavorato il giorno lavorativo precedente e quello che segue il giorno festivo. .Se i giorni festivi non sono indennizzati mediante forfait, essi vengono retribuiti al loro insorgere secondo l’orario normale che si sarebbe lavorato nella giornata in questione, senza ore straordinarie.
Il 1° agosto è pagato conformemente alle disposizioni legali.
Art. 25 – Servizio militare, protezione civile o servizio civile obbligatorio
L’indennità federale IPG è versata direttamente al collaboratore da parte del datore di lavoro per il periodo durante il quale ne ha diritto (4 settimane al minimo, in seguito secondo la scala bernese dopo 2 anni di impiego ininterrotto). In seguito il collaboratore riceve l’indennità federale IPG senza supplemento dalla cassa di compensazione.
Il versamento viene effettuato al collaboratore soltanto se la sua carta IPG è stata consegnata a EXPERIS SA debitamente compilata e firmata.
Art. 26 – Assenze giustificate
Il collaboratore ha diritto, dopo il tempo di prova, a un’indennità per perdita di guadagno per le seguenti assenze, nella misura in cui esse coincidano con i giorni abituali di lavoro:
-matrimonio civile o registrazione dell’unione domestica del collaboratore, decesso di una persona che viveva nella stessa comunità famigliare del collaboratore o del partner: 3 giorni
-nascita di un figlio o matrimonio di un figlio del collaboratore: 1 giorno
-decesso di fratelli e sorelle, genitori, nonni, suoceri: 1 giorno
-ispezione militare: ½ giornata
-trasloco del collaboratore: 1 giorno.
Le disposizioni legali concernenti le cure prestate a un figlio malato sono applicabili solo se il collaboratore non sottostà alle norme relative alle assenze brevi riportate nel CCL PP.
Il collaboratore deve giustificare la causa della sua assenza con tutti i mezzi utili.
La base di calcolo è data dalla durata normale del lavoro stabilita per contratto.
IV. ASSICURAZIONI
Art. 27 – Disposizioni generali
Se sono state stipulate delle assicurazioni, le prestazioni assicurative sostituiscono l’obbligo legale di versare il salario giusta gli articoli 324a e 324b CO. Se il collaboratore ha raggiunto l’età che, con riserva di un obbligo legale, dà diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS, non è coperto dalle assicurazioni aziendali, bensì beneficia di prestazioni conformemente alla scala bernese figurante nel presente contratto quadro di lavoro temporaneo. In questo caso non versa contributi per assicurazioni che non gli forniscono alcuna copertura.
Il collaboratore è tenuto a consultare un medico il più presto possibile, al più tardi il terzo giorno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa.
L’assicurato è tenuto a intraprendere tutto il possibile per determinare la natura e la causa della malattia o dell’infortunio nonché per ridurre il più possibile la durata dell’incapacità lavorativa.
Se l’assicurazione riduce o sopprime le sue prestazioni, il datore di lavoro è esonerato nella stessa misura con riserva di un obbligo legale imperativo di pagamento delle prestazioni in conformità alla scala bernese.
Il datore di lavoro è tenuto a versare il salario o l’indennità giornaliera dell’assicurazione perdita di guadagno, soltanto se esiste un legame di causalità tra il danno alla salute e la mancata prestazione di lavoro.
Su richiesta dell’assicurazione, il collaboratore è tenuto:
a.a sottoporsi a tutti gli esami dei medici designati da quest’ultima;
b.a fornire tutte le informazioni richieste dal personale dell’assicurazione o dai suoi rappresentanti;
c.a svincolare dal segreto professionale nei confronti dell’assicurazione, dei suoi medici di fiducia e del medico di fiducia di EXPERIS SA, tutti i medici che ha consultato prima o dopo la sua ammissione all’assicurazione;
d.ad autorizzare l’assicurazione di EXPERIS SA a ricevere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano da parte di altre assicurazioni sociali o private;
e.a intraprendere tutto il possibile per esercitare un’attività professionale che gli permetta di utilizzare la sua capacità lavorativa residua.
Unicamente le condizioni generali e particolari d’assicurazione, che costituiscono parte integrante del contratto di lavoro, fanno fede per determinare il diritto alle prestazioni. Le condizioni generali di assicurazione sono disponibili presso EXPERIS SA; esse vengono consegnate al collaboratore su semplice richiesta.
Di regola, il diritto alle prestazioni è riconosciuto dopo 2 giorni di carenza, a condizione che il collaboratore fornisca un certificato medico valido. In caso di assenze ripetute o se l’indennità deve essere versata più rapidamente, è possibile esigere un certificato medico dal primo giorno d'assenza. Dal momento in cui il contratto di lavoro è disdetto, il collaboratore fornisce un certificato medico per ogni assenza, a prescindere dalla durata.
Il certificato medico deve pervenire a EXPERIS SA entro al massimo 5 giorni dall’inizio dell’incapacità lavorativa.
Se l’annuncio e/o la comunicazione tardivi del certificato medico iniziale sono imputabili al collaboratore, l’incapacità lavorativa viene considerata soltanto a partire dal momento in cui l’assicurazione prende conoscenza del sinistro. Per il periodo precedente non è dovuta alcuna prestazione. Ogni ritardo ingiustificato del collaboratore nel fornire i certificati medici o nell’adottare le misure necessarie per determinare la natura e la causa della malattia o dell’infortunio autorizza l’assicuratore a ritardare, ridurre o rifiutare il versamento delle prestazioni.
In caso di circostanze particolari, quali il comportamento del collaboratore o le circostanze che hanno comportato la notifica dell’incapacità lavorativa (ad esempio assenze ripetute, fornitura di certificati medici rilasciati da ospedali o da medici conosciuti per la loro condiscendenza, presentazione di attestati contraddittori, attestato in cui figurano soltanto i disturbi del collaboratore o allestito dopo l'inizio dei sintomi ecc.), di dubbi in merito al momento dell’incapacità lavorativa (ad esempio assenza di lunedì o di venerdì, il giorno di congedo del coniuge o del partner, prima o dopo le vacanze ecc.), il datore di lavoro ha il diritto di far verificare, a proprie spese, l’esistenza e il grado di impedimento da parte di un medico di fiducia dell’impresa. Il rifiuto del collaboratore di sottoporsi a una tale visita di controllo costituisce un’ammissione della natura non seria del certificato fornito.
Se il datore di lavoro esige una visita medica di controllo, si limita a domandare all’esperto di confermare o meno la realtà dell’incapacità lavorativa, precisando se la causa dell’incapacità è riconducibile a malattia o infortunio. Il medico di fiducia del datore di lavoro è tenuto al segreto professionale. Se l’incapacità lavorativa si rivela falsa, il datore di lavoro richiede il rimborso del salario versato in eccedenza e rifiuta il versamento di indennità future. Un’incapacità lavorativa falsa costituisce una causa grave per la disdetta immediata del contratto ai sensi dell’art. 337 CO.
Il datore di lavoro stipula assicurazioni contro il rischio di perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa (malattia e infortunio) nell’intento di non dover farsi carico di tale rischio e di non dover pagare egli stesso il salario al collaboratore.
Spetta esclusivamente al collaboratore dare prova della propria incapacità lavorativa. Egli dovrà sopportare le conseguenze della mancata fornitura di tale prova. L’assicurazione determina il tasso di incapacità lavorativa del collaboratore sulla base degli elementi in suo possesso.
Se il collaboratore non contesta la decisione dell’assicurazione concernente la sua indennità, il datore di lavoro si attiene a tale decisione, in quanto non è di sua competenza procedere a indagini mediche al fine di confermare un’incapacità lavorativa del collaboratore. Il collaboratore che desidera contestare una decisione dell’assicuratore deve esercitare il suo diritto di azione direttamente nei confronti dell’assicuratore.
Il datore di lavoro non riconosce la validità di certificati medici rilasciati senza che il medico abbia visitato il collaboratore. In particolare non sono riconosciuti i certificati medici rilasciati da Medgate.
A domanda del datore di lavoro, tutti i certificati medici devono fornire in particolare le seguenti informazioni in merito all’incapacità lavorativa:
-la data di rilascio del certificato medico
-il timbro del medico o dell’istituto ospedaliero
-la data della prossima visita medica
-se la sua causa è riconducibile a malattia o infortunio;
-l’inizio e la fine ipotizzata o definita;
-il grado, precisando per i lavoratori a tempo parziale, se il grado è indicato in rapporto all’occupazione a tempo pieno o in rapporto al tasso di attività;
In caso d’incapacità lavorativa parziale, sul certificato medico devono inoltre figurare almeno:
-le mansioni che non possono essere svolte in seguito al danno alla salute
-le conseguenze dell’incapacità lavorativa sulle ore di lavoro.
In caso di ripresa parziale del lavoro, sul certificato medico devono inoltre figurare almeno:
-i rischi di contagio.
Le prestazioni sono limitate ai salari massimi fissati dal legislatore, dall’autorità o dal regolamento
EXPERIS SA può richiedere che le indennità assicurative siano versate direttamente al collaboratore.
La durata definita dalla scala bernese è la seguente:
Durata ininterrotta del lavoro | Durata del diritto al salario |
Nel 1° anno | 3 settimane |
nel 2° anno | 1 mese |
nel 3° e 4° anno | 2 mesi |
dal 5° fino alla fine del 9° anno | 3 mesi |
dal 10° fino alla fine del 14° anno | 4 mesi |
dal 15° fino alla fine del 19° anno | 5 mesi |
dal 20° fino alla fine del 24° anno | 6 mesi |
e così di seguito.
Art. 28 - Obbligo del collaboratore di prendere conoscenza e riserve
Il datore di lavoro verifica che il collaboratore prenda conoscenza in particolare dell’estensione delle prestazioni assicurative, dell’organo assicurativo che assume le prestazioni e dei premi, delle riserve, dei rischi esclusi o speciali, della durata delle prestazioni in caso di cessazione del contratto di lavoro, delle possibilità di aderire a titolo individuale all’assicurazione collettiva del datore di lavoro alla cessazione del contratto, etc.
A tale fine egli mette a disposizione del collaboratore le condizioni generali di assicurazione e le recapita al collaboratore su semplice richiesta.
In caso di negligenza o di colpa del collaboratore che dovesse comportare la restrizione o la soppressione delle prestazioni, il datore di lavoro che ha correttamente informato e assicurato il dipendente è esonerato da qualsiasi prestazione.
E’ compito del collaboratore domandare per tempo la copertura di rischi speciali e domandare i relativi premi.
Le condizioni generali di assicurazione costituiscono parte integrante del contratto quadro di lavoro.
Art. 29 - Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia
Informazioni generali
L’indennità giornaliera è calcolata proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa. Un grado d’incapacità lavorativa inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione da parte dell’assicurazione.
Le cure mediche, farmaceutiche e ospedaliere non sono assicurate da parte del datore di lavoro.
Se il datore di lavoro lo esige, il collaboratore, deve compilare il questionario medico dell’assicuratore. Il collaboratore ha l’obbligo di compilare il questionario medico precitato e di inviarlo all'assicuratore di Experis SA. In applicazione della legge sulla protezione dei dati (LPD), il datore di lavoro non ha il diritto di prendere conoscenza del questionario medico compilato dal collaboratore. Tuttavia, nel quadro del suo obbligo generale di protezione del collaboratore, il datore di lavoro aiuta il collaboratore, che lo richiede espressamente, a compilare il questionario summenzionato.
Dovere di informazione del datore di lavoro
Il lavoratore è assicurato per le prestazioni previste nella polizza di assicurazione contro le conseguenze economiche della malattia.
In caso di incapacità lavorativa di lunga durata, l’attività accettabile nell’ambito di un’altra professione o di un altro settore sarà presa in considerazione per determinare il diritto alle prestazioni.
Le prestazioni d’assicurazione possono essere ridotte (la malattia è solo parzialmente la causa dell’incapacità lavorativa, violazione colpevole delle regole di comportamento tali da influenzare la costatazione o l’evoluzione della malattia, etc.) o non accordate (violazione delle regole di comportamento imposte dall’assicurazione, mancata osservanza delle prescrizioni del medico, prestazioni relative al periodo che precede l’annuncio tardivo del caso imputabile al lavoratore, prestazioni risultanti da un crimine o un delitto commesso intenzionalmente dal collaboratore, ecc.).
Nel caso in cui il collaboratore non sia in grado di svolgere l’attività prevista, ma dispone di una capacità residua di lavoro, deve fare il possibile per esercitare un’attività professionale che gli permetta di utilizzare tale capacità; nel caso in cui un cambiamento di attività possa essere ragionevolmente richiesto all’assicurato in condizioni di incapacità lavorativa, l’assicurazione si riserva il diritto di sopprimere o ridurre le indennità giornaliere dopo che l’assicurato è stato informato in proposito entro un lasso di tempo adeguato.
Il collaboratore è formalmente informato sul fatto che l’assicuratore può applicare una riserva retroattiva se apprende soltanto in seguito che l’assicurato soffre di una malattia e che l’ha taciuto intenzionalmente al momento della sua ammissione. Il comportamento dell’assicurato o del candidato all’ammissione è intenzionale nella misura in cui non indica, su richiesta dell’assicuratore, una malattia esistente o una malattia precedente nonché una tendenza alle ricadute di cui era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza. La riserva emessa a posteriori entra in vigore con effetto retroattivo al momento dell’ammissione nell’assicurazione o del cambiamento di categoria nell’ambito dell’assicurazione.
Le condizioni generali di assicurazione determinano le riserve.
Collaboratori soggetti alla CCL per il settore del personale a prestito
La durata massima delle prestazioni assicurative è di 720 giorni per ogni singolo caso in un periodo di 900 giorni se l'assicurato(a) è obbligatoriamente soggetto(a) alla previdenza professionale (LPP) all'inizio dell'incapacità al lavoro.
La durata massima delle prestazioni assicurative è di 60 giorni se l'assicurato(a) non è obbligatoriamente soggetto(a) alla previdenza professionale (LPP) all'inizio dell'incapacità al lavoro
In caso di malattia preesistente, la durata massima delle prestazioni di assicurazione è limitata secondo la scala seguente:
Durata di missione ininterrottaDurata mass. delle prestazioni di assicurazione
fino a 6 mesi28 giorni civili
fino a 9 mesi42 giorni civili
fino a 12 mesi2 mesi
fino a 5 anni4 mesi
Collaboratori non soggetti alla CCL per il settore del personale a prestito
La durata massima delle prestazioni assicurative corrisponde per ogni singolo caso, in un periodo di 360 giorni, a un massimo di:
-60 giorni fino a tre mesi di missione ininterrotti
-120 giorni tra il quarto e il sesto mese di missione ininterrotta
-180 giorni a partire dal settimo mese di missione ininterrotta
In caso di malattia preesistente, la durata massima delle prestazioni di assicurazione è limitata a un massimo di 30 giorni.
Campo d’applicazione territoriale
La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono sospesi se l’assicurato, con regolare domicilio in Svizzera o nelle zone di frontiera della Svizzera, che si sia ammalato o abbia subito un infortunio nella sua zona di domicilio, si sposta da questo perimetro senza previa autorizzazione scritta dell’assicurazione. Allo stesso modo la copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni sono sospesi se l’assicurato, con regolare domicilio in Svizzera o nelle zone di frontiera della Svizzera, che si sia ammalato o abbia subito un infortunio fuori da questa zona, omette di rientrare in questo perimetro dal momento che il suo stato di salute gli permette il rimpatrio, o lascia tale perimetro senza previo consenso scritto dell’assicurazione.
Art. 30 – Assicurazione contro gli infortuni
Il collaboratore che lavora in media almeno 8 ore per settimana è assicurato contro gli infortuni non-professionali.
La copertura garantisce un’indennità pari all’80% del guadagno giornaliero medio a partire dal 3° giorno successivo a quello dell’infortunio. Il versamento di questa indennità rientra nelle competenze dalla SUVA che ne determina in via definitiva la concessione e l’importo giornaliero.
Se le prestazioni assicurate vengono versate soltanto dopo un periodo d’attesa, conformemente alle disposizioni legali durante questo periodo il datore di lavoro deve versare 4/5 del salario.
Le prestazioni della SUVA sono surrogate al pagamento obbligatorio del salario conformemente agli art. 324a e 324b CO. EXPERIS SA si assume i contributi contro gli infortuni professionali e i collaboratori quelli contro gli infortuni non professionali.
Riserve d’assicurazione
Le prestazioni di assicurazione possono essere ridotte o soppresse in caso di pericolo straordinario e di azione temeraria del lavoratore.
Art. 31 – Previdenza professionale
I seguenti collaboratori devono essere assicurati:
•collaboratori con obbligo di mantenimento di figli: obbligatoria dal 1° giorno
•altri collaboratori: facoltativa dal 1° giorno
•collaboratori con un contratto di durata indeterminata o con contratti conclusi per un periodo superiore a 3 mesi: obbligatoria dal 1° giorno
•collaboratori con un contratto di durata determinata inferiore ai 3 mesi: non c’è obbligo di assicurarli, possibilità (secondo la volontà del collaboratore)
In caso di prolungamento di un contratto esistente a più di 3 mesi:
•obbligo dal momento in cui il collaboratore ne ha conoscenza
•dalla 14esima settimana di lavoro: sempre obbligatoria
Per tutte le prestazioni dipendenti dalla durata del contratto del collaboratore presso EXPERIS SA, si sommano i periodi di lavoro effettuati in un periodo di 12 mesi.
Anche le altre condizioni quali il salario annuo minimo o l’età devono essere soddisfatte.
Al collaboratore viene consegnato un promemoria sulle regole in materia di previdenza professionale; esso è parte integrante del presente contratto quadro di lavoro temporaneo.
Art. 32 – Indennità in caso di maternità e congedo paternità
La collaboratrice ha diritto all’indennità di maternità in conformità agli articoli 16b segg. della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), se essa è assicurata obbligatoriamente ai sensi dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) durante i 9 mesi che precedono il parto e se durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per 5 mesi ed è ancora salariata al momento del parto.
Il diritto all’indennità ha inizio il giorno del parto. La mamma beneficia di un congedo massimo di 14 settimane pagate, con una retribuzione pari all’80% del reddito medio dell’attività svolta prima del parto. L'indennità viene versata sotto forma di indennità giornaliere (al massimo 98 indennità giornaliere). Se la mamma riprende la sua attività lucrativa durante tale periodo, il diritto si estingue anticipatamente. A Ginevra le mamme beneficiano di un congedo massimo di 16 settimane pagate, con una retribuzione pari all’80%, e l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliere (al massimo 112 indennità giornaliere).
Fatto salvo l’obbligo di pagare prestazioni in conformità alla scala bernese citata nel presente documento, se l’assicurazione riduce le sue prestazioni o le sopprime completamente il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi obbligo nella stessa misura.
A Ginevra, in caso di assegnazione di un bambino in vista della sua adozione, le prestazioni sono accordate ai futuri genitori adottivi se, alla data dell’assegnazione, il bambino ha meno di 8 anni compiuti, il bambino non è figlio del coniuge, la persona assicurata è in possesso di un’autorizzazione provvisoria di adozione e se il genitore richiedente l’indennità cessa effettivamente l’attività lavorativa durante il congedo di adozione. Uno dei due genitori adottivi ha diritto a un congedo massimo di 16 settimane pagate, con una retribuzione pari all’80% del reddito medio dell’attività esercitata prima dell’adozione.
Il diritto a questa indennità termina prematuramente se la madre riprende la sua attività lavorativa durante il congedo maternità.
L’assicurazione federale perdita di guadagno in caso di maternità non riconosce alcuna indennità in caso di assenza a seguito di gravidanza.
In caso di ospedalizzazione prolungata del neonato, la mamma può richiedere che il pagamento dell’indennità venga prorogato fino al momento in cui il figlio torna a casa.
In questo caso la collaboratrice presenta una richiesta alla cassa di compensazione del datore di lavoro corredata di un certificato medico attestante che il neonato deve restare ospedalizzato almeno per le tre settimane immediatamente successive al parto. La proroga del diritto ha inizio il giorno della nascita. La collaboratrice invia una copia della sua richiesta al datore di lavoro.
Il datore di lavoro non è tenuto a versare prestazioni durante la proroga del congedo di maternità.
L’organo competente decide in via definitiva e conformemente alle disposizioni legali in merito alla concessione e all’importo delle indennità versate.
I padri hanno diritto ad un congedo di paternità secondo le disposizioni legali in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 33 – Assegni familiari
I documenti giustificativi giuridicamente validi per ottenere gli assegni per i figli o gli assegni famigliari (libretto di famiglia / formulario E 411) devono essere prodotti dal collaboratore all’inizio del rapporto di lavoro o al momento in cui nasce il diritto. Se i documenti giustificativi sono prodotti in ritardo, gli assegni sono versati al più presto nel periodo salariale seguente. La cassa di compensazione per gli assegni famigliari decide inappellabilmente in merito alla concessione e all’ammontare degli assegni che sono versati contemporaneamente al salario, conformemente alle disposizioni legali. L’esigenza relativa al pagamento degli assegni contemporaneamente al salario decade nel caso in cui gli assegni sono versati dalla cassa direttamente al collaboratore.
Qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale, finanziaria e professionale che si ripercuote sul diritto alle indennità e/o all’importo delle stesse deve essere comunicato spontaneamente al datore di lavoro e alla cassa d’assegni familiari. Tale norma si applica anche se il cambiamento comporta una modifica dell’avente diritto prioritario.
Ciò riguarda in particolare:
- la nascita o il decesso di un figlio,
- il trasferimento del figlio all’estero;
- l’inizio, l’interruzione o la fine della formazione professionale del figlio;
- la separazione, il divorzio o un cambiamento concernente l’autorità parentale;
- l’avvio di un’attività lucrativa da parte dell’altro genitore o il trasferimento in un altro cantone per quanto riguarda l’attività dell’altro genitore o il domicilio del figlio;
- per le persone senza un’attività lucrativa, un cambiamento della situazione reddituale o l’inizio del diritto agli assegni familiari in virtù di un’attività lucrativa.
Il percepimento di prestazioni non giustificate e il mancato rispetto dell’obbligo di informazione sono punibili penalmente.
Ai sensi della LAFam, gli assegni familiari ammontano per i figli fino al compimento di 16 anni ad almeno CHF 200.- per mese civile completo (assegno per i figli), e per i giovani da 16 anni fino a 25 anni in formazione a CHF 250.- mensili (assegno di formazione). Ogni figlio dà diritto a un solo assegno. I cantoni possono prevedere degli assegni più elevati.
In applicazione all’art. 7 cpv. 1 della LAFam, se più persone possono far valere un diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una legge federale o cantonale, il diritto alle prestazioni è riconosciuto secondo l’ordine di priorità seguente:
a.alla persona che esercita un’attività lucrativa;
b.alla persona che detiene l’autorità parentale o che la deteneva fino alla maggiore età del figlio;
c.alla persona presso la quale il figlio vive la maggior parte del tempo o viveva fino alla sua maggiore età;
d.alla persona a cui è applicabile il regime di assegni familiari del cantone di domicilio del figlio;
e.alla persona il cui reddito soggetto all’AVS, derivante da un’attività lucrativa dipendente, è più elevato;
f.alla persona il cui reddito soggetto all’AVS, derivante da un’attività lucrativa indipendente, è più elevato.
Secondo l’art. 7 cpv. 2 della LAFam, nel caso in cui gli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto siano regolamentati dalle disposizioni di due cantoni diversi, il secondo ha diritto al pagamento della differenza, se il tasso minimo legale è più elevato nel suo cantone rispetto all’altro.
Art. 34 – Assicurazione dei collaboratori che lasciano il loro impiego
a. Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia
Al momento dell’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o al momento in cui il contratto di lavoro viene disdetto o sospeso, il collaboratore può passare, senza nuovo esame dello stato di salute, all'assicurazione individuale dell'organo competente per l'assicurazione collettiva per perdita di guadagno di EXPERIS SA. I giorni di malattia indennizzati dall’assicurazione collettiva sono computati sulla durata del diritto alle prestazioni dell’assicurazione individuale.
Il collaboratore dispone di un termine perentorio (il diritto alle prestazioni si estingue definitivamente se questo termine non viene utilizzato) di 90 giorni a partire dalla fine del rapporto di lavoro per stipulare un’assicurazione individuale per perdita di guadagno in seguito a malattia presso l’assicuratore collettivo del datore di lavoro.
b. Assicurazione contro gli infortuni
Se il contratto di lavoro viene disdetto o se il tempo di lavoro viene ridotto a meno di 8 ore alla settimana, il collaboratore dispone di un termine perentorio (il diritto alle prestazioni si estingue definitivamente se questo termine non viene utilizzato) di 31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro per passare all’assicurazione individuale e stipulare un’assicurazione mediante accordo con la SUVA. Presso EXPERIS SA è disponibile l’opuscolo "La SUVA-la vostra partner".
Il collaboratore informa la sua cassa malati per le spese mediche e farmaceutiche, nel caso voglia introdurre la copertura delle spese di cura per infortuni non professionali nella sua polizza di assicurazione contro le malattie.
c. Obblighi amministrativi nei confronti delle assicurazioni
EXPERIS SA fornisce sempre tutte le informazioni supplementari al collaboratore che ne fa domanda e, su esplicita richiesta, lo assiste affinché possa assicurarsi a titolo individuale presso le assicurazioni collettive.
V. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Art. 35 – Esecuzione del lavoro
Accettando di svolgere una missione, il collaboratore s’impegna a lavorare secondo le direttive dell’impresa cliente in cui è impiegato. Ha l’obbligo di iniziare la propria attività puntualmente, di rispettare gli orari di lavoro e di eseguire il lavoro affidatogli in modo coscienzioso e conformemente agli usi della professione. Sottostà ai regolamenti e agli usi dell’impresa cliente che lo occupa. Tratta con cura il materiale, gli impianti e gli strumenti messi a disposizione dall’impresa cliente di EXPERIS SA.
Art. 36 – Obbligo di informare e aumento dei doveri del collaboratore
Fatto salvo il caso di forza maggiore quale un incidente, il collaboratore che deve interrompere il suo lavoro o che non può eseguirlo, deve avvisare immediatamente EXPERIS SA e l’impresa cliente, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo probante.
Il collaboratore informa obbligatoriamente e immediatamente EXPERIS SA riguardo alla fine della missione, riguardo a qualsiasi cambiamento della durata del lavoro e dell’orario, così come riguardo a tutti i fatti che hanno o che potrebbero incidere sui rapporti di lavoro.
Art. 37 – Prevenzione, sicurezza e igiene
Nel quadro del suo obbligo di collaborazione in materia di prevenzione, di sicurezza e d'igiene, il collaboratore comunica a EXPERIS SA se non è stato informato e istruito in modo sufficiente e adeguato in merito ai rischi a cui è esposto durante l'esercizio della sua attività nonché alle esigenze dell'impresa cliente. Rispetta le misure di prevenzione e/o di protezione e utilizza i mezzi messi a sua disposizione per proteggere la sua salute e quella degli altri collaboratori; a tale scopo il collaboratore rispetta le norme in vigore.
Il collaboratore informa EXPERIS SA in tempo utile se l’impresa cliente gli chiede di trasgredire le regole di prevenzione e di sicurezza.
Art. 37 bis Adesione sindacale
Su richiesta del datore di lavoro, il collaboratore deve indicare se è membro di un sindacato firmatario del contratto collettivo di lavoro per il settore del personale a prestito e/o di un contratto collettivo di lavoro applicabile al settore di attività dell’impresa presso la quale è collocato se:
- l’informazione si rivela indispensabile per l’esecuzione del contratto di lavoro,
- la domanda è posta dopo la stipulazione del contratto di lavoro.
Art. 38 – Dovere di diligenza e di fedeltà
Nella misura in cui lo richieda la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro e/o dell’impresa cliente, il collaboratore deve tenere segrete le informazioni confidenziali, segnatamente i segreti personali, di fabbricazione e di affari, di cui viene a conoscenza nell’ambito della sua attività.
Il collaboratore si impegna a mantenere il segreto nei confronti del datore di lavoro, dei suoi clienti, dei loro collaboratori e di tutti i soggetti terzi riguardo agli affari:
a. del datore di lavoro
b. delle imprese clienti
Il dovere di diligenza e di fedeltà è massimo.
Si richiama formalmente l’attenzione del collaboratore sul fatto che questo obbligo sussiste senza limite di tempo anche dopo la fine del rapporto di lavoro, nella misura in cui la salvaguardia degli interessi del datore di lavoro o dell’impresa presso la quale il collaboratore è stato collocato lo esiga.
L’interesse del datore di lavoro al mantenimento del segreto si considera legittimo, anche dopo la fine dei rapporti di lavoro.
Il collaboratore presta la massima attenzione quando utilizza materiale, impianti, macchine e attrezzi che gli sono stati affidati per svolgere la sua attività.
Art. 39 – Controllo
Il collaboratore accetta di sottoporsi a misure di controllo proporzionate e oggettivamente giustificate, quali un sistema di videosorveglianza, un controllo degli oggetti personali, delle e-mail, dei siti Internet visitati ecc. che esistono anche per i collaboratori dell’impresa cliente. In tutti i casi, il controllo può essere effettuato da un collaboratore di EXPERIS SA o dell’impresa cliente o da un’impresa privata di sorveglianza.
Art. 40 – Veicolo privato
Gli spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro o il punto di incontro sono a carico del collaboratore che stabilisce autonomamente quale mezzo usare (veicolo privato, trasporto pubblico) e ne assume il rischio.
Art. 41 – Viaggi professionali
Se sono disponibili dei veicoli dell’impresa cliente, questi devono essere utilizzati in via prioritaria per gli spostamenti professionali.
Se non vi è alcun veicolo d’impresa disponibile, il collaboratore accetta di utilizzare il veicolo proprio e se necessario di accogliere altre persone se questo è imposto da motivi professionali.
L’utilizzazione professionale di un veicolo privato necessita l’autorizzazione preventiva, esplicita e formale di EXPERIS SA. Il collaboratore è tenuto a stipulare, a proprie spese, un’assicurazione di responsabilità civile senza limite di copertura per il veicolo. Egli ha diritto a un’indennità stabilita in conformità al presente contratto quadro e al contratto di missione o al CCL applicabile. Con il pagamento dell’indennità chilometrica convenuta fra le parti, si intendono compensati gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 327b, cpv. 1 e 2 CO e l’insieme delle pretese del collaboratore nei confronti del datore di lavoro, derivanti dall’uso del veicolo; il collaboratore non può avanzare altre pretese per i danni causati durante gli spostamenti professionali, in particolare in caso di assenza di un’assicurazione casco privata.
Se il collaboratore deve esercitare la sua attività in un posto diverso dal suo luogo di lavoro abituale, o deve partire da un luogo diverso dal suo luogo di raduno abituale con un conseguente prolungamento della durata ordinaria del tragitto, è considerato orario di lavoro solo il tempo eccedente rispetto al percorso regolare. Il tempo utilizzato per viaggi professionali giornalieri è indennizzato secondo il salario di base individuale. Per salario di base individuale si intende il salario contrattuale convenuto, senza supplementi né indennità.
In caso di rimborso delle spese di spostamento, solamente le spese supplementari di spostamento conferiscono un diritto alle indennità. In caso di pagamento del tempo di spostamento, solo il tempo supplementare di spostamento conferisce un diritto al salario di base.
Art. 42 – Rendiconto e restituzione
Il collaboratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest’ultimo da terzi nell’esercizio dell’attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
Art. 43 – Conteggio salario, registrazione delle ore
Regole generali
Indipendentemente dalle modalità di rilevamento delle ore, il collaboratore verifica immediatamente l’esattezza del rilevamento.
Il collaboratore deve controllare il conteggio salariale dal momento che lo riceve o dal momento che ha la possibilità di prenderne conoscenza, ma al più tardi entro la fine del mese civile che segue il mese remunerato. Se non chiede una rettifica entro detto termine, il conteggio risulta esatto.
Per ogni giorno di lavoro nell'impresa cliente occorre presentare un modulo di registrazione delle ore a prescindere del numero di ore lavorate. Un giorno di lavoro è un’attività ininterrotta (fatta salve le pause usuali e legali) anche se viene eseguito in due giorni civili (ad esempio attività dal giovedì ore 22.00 fino al venerdì ore 8.00). I moduli di registrazione delle ore devono essere inviati al datore di lavoro ogni settimana.
Il collaboratore s’impegna espressamente a dichiarare sui moduli di registrazione delle ore soltanto le ore di lavoro effettivamente prestate in seno all’impresa cliente d’intesa con la stessa.
Gli eventuali supplementi dovuti non sono convertiti in ore (ad esempio per 1 ora di lavoro di notte che dà diritto a un supplemento di 25% non si indica 1 ora e 25) ma sono da menzionare esplicitamente (ad esempio 1 ora di lavoro di notte a 25%).
Registrazione delle ore su modulo cartaceo
Se la registrazione delle ore avviene su modulo cartaceo, il salario viene versato a condizione che il collaboratore abbia ritornato il modulo di registrazione delle ore debitamente firmato dall’impresa cliente e da lui stesso.
Registrazione delle ore con sistema di timbratura
Se l’impresa cliente dispone di un sistema di timbratura, questo sostituisce il modulo di registrazione delle ore.
Registrazione in forma elettronica
Se richiesto dall’impresa presso la quale il collaboratore è collocato, la registrazione delle ore viene effettuata per via elettronica.
Se dispone di un indirizzo di posta elettronica personale, il collaboratore lo comunica al datore di lavoro, affinché gli conceda di accedere al sistema informatico in modo da registrare personalmente le ore. Una volta confermato l’inserimento dei dati da parte del collaboratore, il sistema informatico trasmette automaticamente il conteggio delle ore per un controllo all’impresa presso la quale il collaboratore è collocato. Il collaboratore può accedere in qualsiasi momento alle proprie registrazioni elettroniche delle ore.
Art. 44 – Imposte alla fonte
Se il collaboratore è soggetto all’imposta alla fonte e contesta la deduzione fiscale, fino alla fine di marzo dell’anno civile che segue quello della scadenza dell’importo dovuto al fisco, ha la possibilità di richiedere all’autorità fiscale una decisione relativa all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Se EXPERIS SA ha operato una trattenuta insufficiente o non ne ha fatta alcuna, l’autorità fiscale obbliga il collaboratore a pagare l’imposta che non è stata trattenuta. E’ riservato il diritto di EXPERIS SA di rifarsi sul collaboratore.
Art. 45 – Direttive e istruzioni
EXPERIS SA e l’impresa cliente possono emanare direttive generali e istruzioni da osservare per l’esecuzione del lavoro e il comportamento del collaboratore.
Art. 46 - Titoli, diplomi ed esperienze
Se l’impresa cliente è sottoposta a un CCL, è possibile che il salario del collaboratore debba essere definito in funzione di titoli e/o diplomi specifici che determinano la categoria professionale in cui va inserito. Se egli non li consegna al datore di lavoro prima dell’inizio dell’attività, quest’ultimo ritiene che il collaboratore non possieda tali titoli e/o diplomi e il salario sarà quindi stabilito, da una parte, in base all’attività effettivamente svolta e, dall’altra, secondo la categoria professionale corrispondente a un collaboratore sprovvisto di tali titoli e diplomi.
Il contratto di missione fa fede per determinare la categoria professionale in cui il collaboratore è stato o deve essere inserito.
Il collaboratore che sottostà al CCL PP è considerato munito di:
•una formazione se è titolare di un attestato federale di capacità (AFC) del settore o di una formazione professionale di base di almeno tre anni svolti con successo e adeguati all’attività da esercitare;
•una formazione se è titolare di un certificato federale di formazione pratica (AFP) e se vanta almeno tre anni di pratica professionale nell’attività da esercitare;
•una formazione pratica se può dimostrare una pratica professionale di almeno quattro anni nell’attività da esercitare per la quale esiste una formazione professionale. Il collaboratore deve aver svolto a tal fine almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo di una persona munita di una formazione pratica è pari al 90% dei salari minimi dei collaboratori con una formazione professionale secondo l’articolo 20 CCL Personale a prestito.
Il collaboratore è formalmente informato che, in ogni caso, egli non può avanzare alcuna pretesa di aumento di salario con effetto immediato o con effetto retroattivo, né di indennizzo di alcun tipo.
Se dopo la sottoscrizione del contratto di missione e/o l’inizio dell’attività il collaboratore trasmette i titoli e/o diplomi che gli consentono di integrare una categoria professionale con una remunerazione superiore, egli accetta che il datore di lavoro disdica il contratto di missione, poiché il salario che può richiedere non corrisponde alla missione accettata.
Se il datore di lavoro può proporre al collaboratore una nuova missione presso un’altra impresa cliente o una modifica del contratto di missione in corso che gli permetta di essere integrato nella categoria professionale corrispondente ai titoli e / o ai diplomi presentati, egli procede rispettando le regole relative alla modifica del contratto di lavoro. Egli integra il collaboratore nella nuova categoria professionale al più tardi alla fine del preavviso e adatta il salario di conseguenza.
Se, sulla base del CCL applicabile, il salario del collaboratore deve essere definito in base all’esperienza, le regole menzionate qui sopra sono applicabili per analogia.
Art. 46 bis – Elementi essenziali del contratto di lavoro
Certi elementi (segnatamente riguardo a titoli, diplomi, qualificazioni, permessi di lavoro e/o di soggiorno, licenze di condurre ecc.) sono considerati essenziali per giusta causa.
A titolo di esempio:
- il ritiro della licenza di condurre di un collaboratore che per le esigenze della missione deve assolutamente essere provvisto di tale permesso,
- la mancata presentazione del titolo valido che attesta la formazione di infermiere di un collaboratore che deve svolgere mansioni che solo chi ha il titolo di infermiere è in grado di eseguire ecc.
sono considerati mancanze gravi che giustificano la disdetta immediata del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 337 CO o una condizione risolutoria o il non verificarsi di una condizione sospensiva.
Art. 47 – Responsabilità
Il collaboratore è personalmente responsabile nei confronti di EXPERIS SA e dell’impresa cliente, nei limiti dell’art. 321e cpv. 2 CO, per tutti i danni causati intenzionalmente o per negligenza. Lo stesso vale per le conseguenze del mancato rispetto del contratto di lavoro, del contratto quadro di lavoro temporaneo e di tutte le altre regole che reggono le relazioni tra le parti.
VI. DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 48 – Protezione dei dati
Il collaboratore autorizza EXPERIS SA a predisporre quanto necessario nell’ambito della sua attività di collocamento, ovvero segnatamente:
a.trasmettere i suoi dati nonché quelli contenuti nel suo incarto di candidatura e/o ottenuti durante un colloquio con un(a) consulente personale ad altre agenzie o a partner commerciali;
b.domandare avvisi e referenze su lui stesso ai suoi precedenti datori di lavoro;
c.trattare le informazioni che lo concernono nel suo sistema EED;
d.fornire informazioni che lo concernono a datori di lavoro;
e.conservare il suo incarto (CV, copia della carta AVS, copia del permesso di soggiorno in caso di stranieri, ecc.) dopo la fine del rapporto di lavoro.
Le presenti autorizzazioni possono essere revocate per iscritto in qualsiasi momento.
Art. 49 – Formazione continua
Le informazioni sulla “Formazione continua nel lavoro temporaneo” sono a disposizione sul sito ufficiale: www.temptraining.ch
Art. 50 – Diritti costituzionali
L’esercizio dei diritti costituzionali, quali la libertà di credo, la libertà d’associazione, l’esercizio dei diritti politici, la libertà di espressione è garantito. L’esercizio di tali diritti non deve tuttavia perturbare il lavoro né violare un obbligo risultante dal contratto di lavoro.
Art. 51 – Conflitto
Il collaboratore vittima di un conflitto deve far comprendere chiaramente che non tollera tale comportamento.
Il collaboratore vittima di un conflitto ha diritto alla consulenza e all’assistenza del suo datore di lavoro che adotta tutti i provvedimenti necessari. Una procedura di mediazione organizzata da EXPERIS SA viene avviata il più rapidamente possibile e nella più assoluta discrezione.
Il collaboratore vittima di un conflitto deve informare immediatamente il suo consulente personale, il responsabile d’agenzia o un membro della direzione.
Le molestie non sono tollerate in alcun caso da Experis SA. Ogni collaboratore responsabile di molestie viene sanzionato proporzionalmente alla gravità dell’errore commesso. La sanzione spazia dall’ammonimento nei casi meno gravi alla disdetta immediata del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO nei casi gravi.
Art. 52 – Foro competente e diritto applicabile
Il foro è disciplinato conformemente all’articolo 34 del Codice di diritto processuale civile.
Per quanto riguarda le relazioni tra le parti è esclusivamente applicabile il diritto svizzero.
Art. 53 – Abrogazione di disposizioni anteriori
Il presente contratto quadro di lavoro temporaneo abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni contrarie.
Art. 54 – Entrata in vigore
Il presente contratto quadro entra in vigore il 1° gennaio 2020.
RVT_I_EXP_01.01.2021